Mediante il concordato preventivo biennale è possibile fissare per un biennio (periodi d’imposta 2024 e 2025) il reddito derivante dall’esercizio d’impresa o dall’esercizio di arti e professioni rilevante ai fini delle imposte sui redditi e IRAP. Il nuovo istituto non ha effetti, invece, sulla disciplina IVA.
Possono accedere al concordato i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato. In particolare, il nuovo istituto è riservato a due tipologie di contribuenti:
- i soggetti che applicano gli ISA;
- i contribuenti in regime forfetario solo per l’anno 2024
Per poter valutare la proposta di reddito, il contribuente (ISA o forfetario), con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli a cui si riferisce la proposta di concordato (cioè il 2023):
- non ci devono essere debiti tributari con l’Agenzia delle Entrate o debiti contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- in alternativa i predetti debiti devono essere estinti entro il termine per l’adesione al concordato, a condizione che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore a 5.000,00 euro; i debiti oggetto di rateazione o sospensione non concorrono al citato limite, fino a decadenza dei relativi benefici (art. 10 co. 2 del DLgs. 13/2024).
Non possono accedere al concordato preventivo biennale:
- coloro che hanno iniziato l’attività nel 2023;
- i soggetti esclusi dagli ISA;
- chi ha effettuato, nel 2023, operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc).
Il termine per l’adesione è fissato al 31/10/2024.
Il calcolo per l’adesione è determinato in base al risultato ISA, con l’esclusione dei costi e ricavi straordinari (minusvalenze/plusvalenze, sopravvenienze, ecc).
Al reddito proposto dovranno sommarsi e detrarsi i ricavi e i costi straordinari conseguiti nell’esercizio.
Dal risultato ottenuto potranno essere detratte eventuali perdite precedenti.
Il reddito tassabile non potrà in ogni caso essere inferiore ai 2.000 €.
Il concordato vale solo per i redditi d’impresa e lavoro autonomo pertanto ai redditi proposti vanno sommati i redditi derivanti da altre fonti inclusi quelli derivanti da partecipazioni in altre società.
Permangono tutti gli obblighi relativi agli adempimenti civili e fiscali: registrazioni Iva, bilanci, ecc.
Il maggior reddito richiesto per l’adesione al concordato sarà assoggettato ad imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:
- per i contribuenti con punteggio ISA 8, 9 o 10, l’aliquota è pari al 10%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 6 o 7, l’aliquota è pari al 12%;
- per i contribuenti con punteggio ISA 5 o inferiore, l’aliquota è pari al 15%.
I contributi INPS ed i versamenti alle Casse Previdenziali dovranno essere comunque calcolati sull’effettivo reddito dell’esercizio.
Cessazione del concordato
Sono contemplate alcune fattispecie in cui il concordato preventivo perde di efficacia a partire dal periodo d’imposta in cui si manifestano, in particolare, la cessazione si verifica quando:
- durante il biennio oggetto di concordato sia modificata l’attività rispetto a quella esercitata nel periodo d’imposta precedente il biennio stesso, salvo il caso in cui per la nuova attività sia prevista l’applicazione del medesimo ISA (o la nuova attività rientri in un settore al quale si applicano i medesimi coefficienti di redditività, in caso di utilizzo del regime forfetario);
- sia cessata l’attività;
- vi sia stata adesione al regime forfetario di cui alla L. 190/2014;
- la società o l’ente è interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, oppure la società di persone o l’associazione professionale è interessata da modifiche della compagine sociale;
- i ricavi o i compensi dichiarati superano il limite di 7.746.853,50 euro, oppure di 150.000,00 euro per i contribuenti in regime forfetario.
7.1 Circostanze eccezionali sfavorevoli
Il concordato preventivo cessa di produrre effetti ove si verifichino circostanze eccezionali che determinano minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato. In particolare, si tratta dei seguenti eventi (valevoli tanto per i soggetti ISA, quanto per i contribuenti in regime forfetario):
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza;
- Accertamento di maggiori ricavi o minori costi in misura superiore al 30%.
La cessazione del concordato si realizza a partire dal periodo d’imposta in cui l’evento si manifesta.
ATTENZIONE: MOTIVO DI DECADENZA PUO’ ESSERE ANCHE L’ERRATA INDICAZIONE DEI DATI ISA CHE POSSA CAMBIARE IL REDDITO NELLA MISURA DEL 30%
Vantaggi
Oltre alle aliquote agevolate sul maggior reddito proposto e’ prevista la copertura da eventuali accertamenti induttivi per gli anni oggetto del concordato.
RIEPILOGANDO
L’adesione al concordato preventivo biennale puo’ essere rischiosa nel caso di diminuzione dei redditi futuri rispetto a quelli dichiarati nel 2023, per contro potrebbe essere estremamente vantaggiosa nel caso di sensibile incremento dei redditi futuri, è necessario provare a fare i calcoli per avere cognizione degli importi richiesti.
Al fine di effettuare le verifiche e’ fondamentale che i dati ISA siano compilati correttamente per non decadere dal concordato con tutte le relative conseguenze incluse le sanzioni applicabili.
Lo studio Bruschi è a disposizione per effettuare i calcoli e valutare l’eventualità di adesione al concordato.
Le competenze per i calcoli sono pari ad € 100,00 oltre ad Iva.
Le competenze invece per la definitiva adesione sono pari ad € 300,00 oltre ad Iva per le aziende mentre per € 100,00 oltre ad Iva per i soli contribuenti forfettari.
Per ogni chiarimento potete contattare lo Studio che vi darà tutte le spiegazioni necessarie
Rimini li 04/09/2024
Studio Rag. Emanuele Bruschi