Dal 31 marzo 2025 le imprese sono obbligate a sottoscrivere unāassicurazione per terremoti, alluvioni, frane. Cosa comporta la mancata copertura
La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto lāobbligo per tutte le imprese con sede legale in Italia di sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da eventi catastrofici e calamitĆ naturali.
La copertura assicurativa obbligatoria contro eventi catastrofali, in linea con le pratiche giĆ presenti in altri Paesi europei, consentirĆ alle imprese di affrontare meglio situazioni emergenziali, limitando la dipendenza dagli aiuti pubblici. Lāobiettivo ĆØ tutelare il patrimonio aziendale e garantire la continuitĆ operativa anche in situazioni di emergenza con un meccanismo di protezione finanziaria, che riduca lāimpatto economico delle calamitĆ naturali e distribuisca il rischio tra aziende, compagnie assicurative e Stato.
La misura ĆØ stata introdotta dallāarticolo 1, commi 101 e successivi, della Legge di Bilancio 213/2023; la scadenza per lāadeguamento, inizialmente fissata al 31 dicembre 2024, ĆØ stata differita con il Decreto Milleproroghe (D.L. 207/2024) al 31 marzo 2025.
Con la pubblicazione in Gazzetta del D.M. 30 gennaio 2025, n. 18 sono state emanate le modalitĆ attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali.
Il decreto disciplina:
- ambito di applicazione;
- beni oggetto di copertura;
- definizione degli eventi catastrofali;
- determinazione del premio;
- franchigia, massimali e limiti di indennizzo;
- modalitĆ di determinazione e adeguamento periodico dei premi anche tenuto conto del principio di mutualitĆ ;
- limiti alla capacitĆ di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici.
- In questo articolo trovi la guida completa al nuovo obbligo.
Polizza catastrofale: quali imprese sono soggette allāobbligo
Lāobbligo di assicurazione riguarda sia le imprese italiane che quelle estere con una sede operativa stabile in Italia.
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale allāestero con una stabile organizzazione in Italia, tenute allāiscrizione nel registro delle imprese ai sensi dellāarticolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui allāarticolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamitĆ naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Per eventi da assicurare di cui al primo periodo si intendono i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Sono escluse dallāobbligo:
- le imprese agricole (ex allāart. 2135 del codice civile) cui si applica la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccitĆ ;
- le imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Destinatarie dellāobbligo sono anche le imprese che detengono i beni a titolo diverso dalla proprietĆ (leasing, locazione, comodato).
Quali beni copre la polizza catastrofale
La polizza assicurativa riguarda le immobilizzazioni āa qualsiasi titolo impiegateā, i beni di cui allāarticolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile. Le polizze includono la copertura per i seguenti beni:
- terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
- fabbricato: lāintera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento dāaria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonchĆ© eventuali quote spettanti delle parti comuni;
- impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dellāattivitĆ esercitata dallāassicurato;
- attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonchƩ di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Lāobbligo non riguarda i veicoli a qualsiasi titolo detenuti dallāimpresa produttiva. Nella definizione di āimpianti e macchinariā, infatti, non sono i citati i veicoli iscritti al Pra, ove non assistiti da copertura assicurativa avverso i danni causati dagli eventi catastrofali.
La polizza assicurativa non copre:
- i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dellāuomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
- i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
- i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.
Quali eventi calamitosi e catastrofali sono indennizzabili
Oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni materiali, direttamente cagionati dai seguenti eventi:
- alluvioni, inondazioni ed esondazioni;
- eventi sismici, purchĆ© i beni assicurati si trovino in unāarea individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autoritĆ competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dellāIstituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione allāepicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento, che ha dato luogo al sinistro indennizzabile, sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
- frane (sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione).
Non sono coperti:
- i danni prodotti in occasione dellāevento catastrofale ma non per suo effetto, in base ad un criterio di causalitĆ adeguata (per esempio, il furto di macchinari dopo lāevacuazione dei locali in occasione di un sisma);
- i danni indiretti relativi a perdite di guadagno o la perdita di produttivitĆ per interruzione forzata dellāattivitĆ da coprire con garanzia aggiuntiva facoltativa;
- i danni conseguenza diretta del comportamento attivo dellāuomo o quelli a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi.
Come sono determinati e aggiornati i premi della polizza catastrofale
Il premio ĆØ determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilitĆ dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolositĆ o rischiositĆ del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione lāevoluzione nel tempo delle probabilitĆ di accadimento degli eventi e della vulnerabilitĆ dei beni assicurati.
EntitĆ del danno indennizzabile, massimali o limiti di indennizzo
Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dellāassicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.
Le polizze assicurative possono prevedere lāapplicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:
- per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;
- per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.
Cosa succede se non si stipula la polizza catastrofale
Dellāinadempimento dellāobbligo di assicurazione da parte delle imprese si deve tener conto nellāassegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Inoltre, ĆØ plausibile che banche e istituti di credito incentivino la sottoscrizione di queste polizze, al fine di proteggere i capitali concessi alle imprese.
Il rifiuto o lāelusione dellāobbligo a contrarre da parte delle imprese di assicurazione ĆØ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 500.000.
Cosa succede per le polizze catastrofali giĆ in essere
Per le polizze giĆ in essere al momento dellāentrata in vigore dellāobbligo, lāarticolo 11, comma 2 del D.M. 18/2025 prevede che lāadeguamento debba avvenire āa partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesseā.
Pertanto, alla prima scadenza il contratto vigente, assoggettato a rinnovo, potrĆ rinnovarsi solo alle condizioni del D.M. 18/2025 oppure, qualora la polizza non rispetti lo schema di legge, essa dovrĆ essere sostituita o aggiornata con appendici integrative.
A SEGUITO DI QUANTO SOPRA SI INVITANO TUTTE LE AZIENDE A PRENDERE CONTATTI CON LA PROPRIA COMPAGNIA ASSICURATIVA
Rimini 04/03/2025
Studio Bruschi