Con la presente circolare si illustrano le novità previste dalla nuova finanziaria
IRPEF | La riduzione da 4 a 3 aliquote, prevista già dal 2024 (Dlgs 216/2023), viene confermata e diventa la struttura a regime: le aliquote sono pertanto quelle del 23%, 35% e 43%. Confermato anche l’ampliamento della cd. «no tax area», fino a 8.500 euro (parificandola a quella dei titolari di redditi da pensione), in favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente o di alcuni redditi ad esso assimilati. |
Bonus edilizi | Dal 1° gennaio 2025 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici le detrazioni sono: riguardo all’eco bonus viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027, nella misura fissa per tutte le tipologie di interventi agevolati, pari al 36% (50% per le abitazioni principali) delle spese sostenute nell’anno 2025 e 30% (36% per le abitazioni principali) delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. Stesse percentuali anche per la detrazione relativa agli interventi di riqualificazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare e con esclusione dalla detrazione delle spese per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili. Infine, analoghe percentuali anche per il sisma bonus. Stabilita, inoltre, la proroga della detrazione per l’acquisto anche nel 2025 di mobili e di grandi elettrodomestici, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, con lo stesso limite di spesa detraibile di 5mila euro previsto per il 2024. Va segnalata anche l’introduzione, per l’anno 2025, di un bonus elettrodomestici, consistente in un contributo fino a 100 euro (200 euro per le famiglie con un Isee inferiore a 25mila euro) per l’acquisto di un elettrodomestico ad elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe energetica B, prodotto nel territorio dell’Unione europea, con contestuale smaltimento dell’elettrodomestico sostituito. Quanto alla disciplina del Superbonus, la detrazione del 65%, prevista dall’articolo 119, comma 8-bis, primo periodo, Dl 34/2020 per le spese sostenute nell’anno 2025, spetta esclusivamente per gli interventi già avviati o per i quali, alla data del 15 ottobre 2024, risulti: a) presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini; b) adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono effettuati dai condomini; c) presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ripartire in dieci quote annuali le spese sostenute nel 2023. |
Detrazioni per altri oneri | Viene introdotto nel Tuir il nuovo articolo 16-ter, che prevede una limitazione alla fruizione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75mila euro, parametrata in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Non subiscono il taglio: a) le spese sanitarie detraibili; b) gli interessi passivi/oneri accessori/quote di rivalutazione relativi a mutui agrari e mutui ipotecari per l’acquisto/costruzione dell’abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024: c) le rate delle spese sanitarie sostenute fino al 31 dicembre 2024; d) le rate delle spese per interventi di recupero edilizio di cui all’articolo 16-bis del Tuir sostenute fino al 31 dicembre 2024; e) le somme detraibili in quanto investimenti in start-up (articoli 29 e 29-bis, Dl 17/2012) e in Pmi innovative (articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, Dl 3/2015); f) i premi di assicurazione detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettere f) e f-bis) del Tuir, sostenuti in dipendenza di contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024. Le spese per la frequenza di scuole dell’infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione passano da 800 a 1.000 euro. |
Detrazioni per carichi di famiglia | La detrazione per i figli a carico può applicarsi esclusivamente per figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata. Precisamente viene riconosciuta una detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico nella misura di 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, nonché i figli del coniuge deceduto conviventi con il coniuge superstite, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3, legge 104/1992. Inoltre, viene limitata ai soli ascendenti conviventi con il contribuente la detrazione riconosciuta per i familiari conviventi diversi dai figli (in luogo degli «altri familiari» di cui all’articolo 433 del Codice civile, secondo la previsione normativa fino al 31 dicembre 2024), pari a 750 euro per ciascun ascendente convivente, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione (articolo 12, comma 1, lettera d) del Tuir). In pratica, la detrazione è riconosciuta per ciascun ascendente (ad esempio, i genitori, anche adottivi, e i nonni) convivente con il contribuente. Viene, inoltre, esclusa la spettanza delle detrazioni per familiari a carico per i contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai loro familiari residenti all’estero. |
Cuneo fiscale | Ai fini della riduzione del cuneo fiscale dall’anno d’imposta 2025, in favore dei contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20mila euro (rapportati all’intero anno) è riconosciuto un bonus, calcolato per classi dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al crescere del reddito, che non concorre alla formazione del reddito, mentre per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 20mila e 40mila euro è riconosciuto un contributo, da rapportare al periodo di lavoro, pari a 1.000 euro per redditi fino a 32mila euro, e di importo decrescente per redditi da 32mila euro in su, che si azzera alla soglia dei 40mila euro. I contributi sono riconosciuti in via automatica dai sostituti d’imposta, che recupereranno gli importi erogati tramite compensazione. |
Fringe benefit | Viene previsto l’incremento temporaneo, per il 2025, 2026 e 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit. In pratica, la misura della soglia è elevata da 258,23 euro a 1.000 euro per tutti i dipendenti; 2.000 euro per i soli lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico (articolo 12, comma 2 del Tuir). In caso di superamento del limite, concorre a formare il reddito di lavoro dipendente l’intero importo (non solo l’eccedenza, in quanto la soglia non rappresenta una franchigia). Viene previsto che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nei suddetti limiti, oltre al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, anche le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro ai propri lavoratori dipendenti per il pagamento: – delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale; – delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Viene inoltre modificato l’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, in materia di tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli. La nuova disposizione prevede che per i veicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit sia calcolato come segue: – 50% dell’importo delle tariffe Aci corrispondenti a una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall’Aci; – 20% dell’importo di cui sopra nel caso di veicoli elettrici ibridi plug-in; – 10% dell’importo di cui sopra per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica. Gli importi in esame devono essere assunti al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente e ragguagliati ad anno. |
Somme ai neoassunti per spese di locazione | Dal 2025, è previsto un regime temporaneo che esenta alcune somme dalle imposte sui redditi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. L’esenzione si applica fino a 5.000 euro all’anno e nei primi due anni di assunzione del lavoratore per il pagamento diretto o il rimborso di canoni di locazione e di spese di manutenzione dei fabbricati presi in locazione. La misura agevolativa spetta per i lavoratori che non abbiano superato, nel 2024, l’importo di 35.000 euro di reddito da lavoro dipendente e che abbiano trasferito la residenza nel Comune sede di lavoro e che tale Comune sia distante oltre 100 chilometri rispetto a quello della precedente residenza. |
Premi di produttività | La riduzione transitoria dal 10% al 5% dell’aliquota dell’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali sulle erogazioni, a lavoratori dipendenti del settore privato, dei premi di risultato ed altre forme di partecipazione agli utili dell’impresa – già prevista per gli anni 2023 e 2024 (rispettivamente, articolo 1, comma 63, legge 197/2022 e articolo 1, comma 18, legge 213/2023) – viene estesa ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027. |
Lavoratori frontalieri | Mantiene lo status di lavoratore frontaliero il soggetto che, rientrando nei requisiti previsti dagli accordi Italia-Svizzera, svolge attività in modalità di tele-lavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al 25% del totale della loro attività, relativamente al periodo che va dal 1° gennaio 2024 all’entrata in vigore del Protocollo di modifica dei predetti accordi. |
Regime forfetario | Per il 2025 viene aumentato da 30mila a 35mila euro il limite entro il quale possono avvalersi del regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. |
Cripto-attività | Aumenta dal 26% al 33% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività (articolo 67, comma 1, lettera c-sexies del Tuir) realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e viene eliminata la soglia di esenzione pari a 2mila euro. Viene, inoltre, previsto che per la determinazione delle plusvalenze e minusvalenze, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 al posto del costo o del valore di acquisto può essere assunto il valore a tale data determinato ai sensi dell’articolo 9 del Tuir, versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 18% entro il 30 novembre 2025, anche rateizzabile in tre rate annuali di pari importo e con interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima. L’assunzione, quale valore di acquisto, del valore esistente al 1° gennaio 2025 preclude il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell’articolo 68, comma 9-bis del Tuir. |
NOVITA’ IVA
Prestazioni di formazione | Viene prevista l’imponibilità, ai fini Iva, delle prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro (articolo 4, Dlgs 276/2003) da enti e società di formazione finanziati attraverso l’apposito fondo bilaterale. Sono fatti salvi i comportamenti precedenti l’entrata in vigore di questa disposizione, per i quali non siano intervenuti atti divenuti definitivi. Viene riconosciuta la possibilità di definire con il versamento della sola maggiore Iva accertata in caso di liti pendenti in materia. Non sono previsti rimborsi d’imposta. |
Reverse charge | Viene esteso il meccanismo di inversione contabile (reverse charge) alle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da un prevalente utilizzo di manodopera e beni strumentali di proprietà del committente, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione merci e servizi di logistica. L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell’Unione europea, di una autorizzazione, per cui si prevede che, in attesa della sua piena operatività, il prestatore e il committente possono optare, per un periodo di tre anni, per una soluzione per cui il pagamento dell’Iva sulle prestazioni rese venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta. Pertanto, la fattura viene emessa dal prestatore e l’imposta è versata dal soggetto committente, senza possibilità di compensazione. |
Pec amministratori delle società | Viene disposto, in capo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (Pec), col fine di garantire una comunicazione ufficiale, tracciabile e sicura tra le imprese e la pubblica Amministrazione. |
AGEVOLAZIONI
Rideterminazione del costo di partecipazioni e terreni | La possibilità di ricorrere alla rivalutazione del costo di acquisto delle partecipazioni, negoziate e non negoziate, e dei terreni edificabili e con destinazione agricola diventa ora una disposizione a regime. È ammesso il pagamento dell’imposta sostitutiva in forma rateale, fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta data del 30 novembre. L’aliquota dell’imposta sostitutiva sale dal 16% al 18%. | |
Assegnazione agevolata di beni ai soci | Viene riproposta la possibilità di versare un’imposta sostitutiva sulle assegnazioni o cessioni di beni immobili o mobili registrati non strumentali, assegnate o ceduti da parte delle società commerciali ai soci. L’imposta, da versare entro il 30 settembre 2025 in due rate, è pari all’8% (misura che sale al 10,5% se la società non è operativa in almeno due dei tre periodi d’imposta precedenti) calcolata sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto dei beni. Viene prevista la riduzione dal 3% all’1,5% dell’aliquota dell’imposta di registro eventualmente applicabile a dette assegnazioni o cessioni e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. | |
Estromissione di beni delle imprese individuali | Viene nuovamente prevista la possibilità per le imprese individuali di effettuare l’estromissione dal proprio patrimonio dei beni immobili strumentali non produttivi di reddito fondiario includendovi anche i beni posseduti al 31 ottobre 2024, a condizione che l’esclusione sia posta in essere tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025. L’opzione comporta il versamento di una imposta sostitutiva dell’Irpef e dell’Irap pari all’8% della differenza tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva vanno effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2025 ed entro il 30 giugno 2026. Gli effetti dell’estromissione decorrono dal 1° gennaio 2025. | |
Bonus nuove nascite | Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese di mantenimento dei figli, viene introdotto un nuovo assegno una tantum, pari a 1.000 euro, riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il beneficio – riconosciuto dall’Inps su domanda e subordinato alla condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore di Isee non superiore a 40mila euro annui – non è imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Si richiede inoltre che il genitore richiedente sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o del permesso unico di lavoro, con autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ovvero del permesso di soggiorno per motivi di ricerca, con autorizzazione al soggiorno in Italia per un periodo superiore a 6 mesi. | |
Settore turistico | Al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, viene riconosciuto, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi. Tale integrazione è applicata a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 40mila euro nel periodo d’imposta 2024. | |
Maggiorazione del costo deducibile in presenza di nuove assunzioni | Viene prorogata, per i tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2024, la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (articolo 4, Dlgs 216/2023). | |
Transizione 5.0 | Viene ampliata la platea dei beneficiari (in alternativa alle imprese, il credito d’imposta spetta alle società di servizi energetici, cd. ESCo, certificate) ed elevata la percentuale del costo dell’investimento detraibile (precisamente, si eleva al 35% del costo, l’importo del credito d’imposta per la quota di investimenti d’importo compreso tra 2,5 milioni di euro e 10 milioni di euro (precedentemente pari al 15%). Inoltre: – per alcune fattispecie relative all’acquisizione di moduli fotovoltaici si modifica l’incremento della base di calcolo del credito d’imposta; – si prevede che, per le società di locazione operativa, il risparmio energetico conseguito può essere verificato rispetto ai consumi energetici della struttura o del processo produttivo del noleggiante, ovvero, in alternativa, del locatario; – viene definita la misura della contribuzione al risparmio energetico degli investimenti beneficiari del credito d’imposta Industria 4.0; – si prevede che la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita nei casi di progetti di innovazione realizzati per il tramite di una società di servizi energetici (ESCo) in presenza di determinate condizioni; – si prevede la cumulabilità del credito d’imposta con il credito per investimenti nella Zona Economica Speciale (Zes unica – Mezzogiorno) e nella Zona Logistica Semplificata (Zls); – si precisa che il credito d’imposta è cumulabile con ulteriori agevolazioni previste nell’ambito dei programmi e strumenti dell’Unione europea, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione; – gli investimenti a cui far riferimento devono essere stati effettuati dal 1° gennaio 2024; – la fruizione dei crediti d’imposta che hanno subìto i sopra descritti incrementi delle aliquote è subordinata ad una comunicazione del GSE nei limiti delle risorse destinate al finanziamento della misura. | |
Transizione 4.0 | Viene rimodulato il termine entro il quale viene riconosciuto il credito d’imposta Transizione 4.0: esso è fruibile dalle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi secondo il modello Industria 4.0 (articolo 1, comma 1057-bis, legge 178/2020), effettuati: – dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero – entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20%. Viene stabilita un’apposita procedura, per cui l’impresa deve trasmettere telematicamente al Mimit una comunicazione sull’ammontare delle spese sostenute e sul relativo credito d’imposta maturato, sulla base del modello di cui al decreto Mimit 24 aprile 2024. Resta invariata la misura dell’incentivo, che spetta nella misura del: 20% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni; 10% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni; 5% per investimenti tra 10 e 20 milioni. Viene, invece, eliminata la disposizione che riconosceva il credito d’imposta in esame alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali. | |
Mini-Ires | Si prevede una riduzione al 20% (rispetto alla misura ordinaria del 24%) dell’aliquota Ires. La riduzione, valevole per il solo periodo d’imposta 2025, spetta: a) ai soggetti indicati dall’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d) del Tuir. Nello specifico, si tratta delle società residenti nel territorio dello Stato ad eccezione di: – enti pubblici e privati diversi dalle società e i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale; – organismi di investimento collettivo del risparmio; – enti in liquidazione ordinaria, o assoggettati a procedure concorsuali; – soggetti che determinano il proprio reddito imponibile, anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari; b) al ricorrere di determinate condizioni. Tra di esse vi è quella che prevede la destinazione a riserva dell’80% degli utili d’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e la destinazione di almeno il 30% di tali utili accantonati e, comunque, non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (di ammontare non inferiore, in ogni caso, a 20mila euro), a investimenti beni strumentali Transizione 4.0 e Transizione 5.0 da effettuarsi (anche in leasing) tra il 1° gennaio 2025 e la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (secondo le norma attuali, entro il 31 ottobre 2026). Sono, inoltre, previsti altri requisiti legati, tra l’altro, al numero di unità lavorative e a nuove assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. Nello specifico, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: – il numero di unità lavorative per anno (Ula) non dev’essere diminuito rispetto alla media del triennio precedente; – debbono essere effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in misura tale da garantire un incremento occupazionale di almeno l’1% e comunque in misura non inferiore a una nuova assunzione. Inoltre, l’impresa non deve aver fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024. La norma fissa anche i casi di decadenza e di esclusione dall’agevolazione, riconducibili a: – distribuzione della quota di utile accantonata vista in precedenza entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024; – dismissione, cessione, destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa o destinazione stabile a strutture produttive localizzate all’estero dei beni oggetto di investimento entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale è stato realizzato l’investimento. Con apposito decreto del Mef verrà data attuazione alle disposizioni in esame. | |
Tax credit cinema | Sono introdotte disposizioni in materia di cinema e audiovisivo, tra cui i tax credit cinema. In particolare, per quanto riguarda il tax credit per opere cinematografiche e audiovisive, in relazione sia alle opere cinematografiche sia alle opere audiovisive si prevede che l’aliquota del credito d’imposta non sia più ordinariamente prevista nella misura del 40% ma «nella misura massima del 40%». |
CONTRASTO ALL’EVASIONE
Pagamenti elettronici e trasmissione dati | Sono introdotte alcune disposizioni volte a contrastare l’evasione in materia di pagamenti elettronici e ad assicurare l’interoperabilità delle banche dati, per una totale interazione tra il processo di certificazione fiscale e quello di pagamento elettronico. In particolare, viene sostituito il comma 3 dell’articolo 2, Dlgs 127/2015, prevedendo che dal 1° gennaio 2026 la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati delle operazioni siano effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, nonché la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. Nello specifico, si prevede che lo strumento hardware o software, mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici, sia sempre collegato allo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in modo aggregato, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri. |
Spese di trasferta e di rappresentanza tracciate | Dal 1° gennaio 2025, si applicano le nuove disposizioni tese a favorire la tracciabilità delle spese, vincolando la deducibilità di alcune tipologie di spesa ai fini delle imposte sui redditi e Irap alla loro effettuazione con mezzi di pagamento tracciabili. In particolare: con riguardo alle spese di trasferta: a1) per le imprese: viene introdotto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili, al fine di fruire della non concorrenza al reddito del rimborso delle spese relative alle trasferte dei dipendenti. La modalità di pagamento tracciabile è richiesta anche ai fini della deducibilità, dal reddito d’impresa e dall’Irap, delle spese di vitto e alloggio, nonché dei rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante i suddetti autoservizi pubblici (taxi o noleggio con conducente), sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi (si pensi al caso delle spese di viaggio e trasporto rimborsate al professionista consulente della società); a2) per i lavoratori autonomi: anche per questi soggetti viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto, effettuate mediante i suddetti autoservizi pubblici non di linea (taxi o noleggio con conducente), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti agli stessi lavoratori autonomi, sono deducibili se eseguite mediante i citati strumenti tracciabili; b) con riguardo alle spese di rappresentanza: viene previsto che la deducibilità, dal reddito d’impresa e ai fini Irap, delle spese di rappresentanza, è ammessa se il pagamento viene eseguito mediante strumenti tracciabili. |
Affitti brevi | Con l’introduzione del Codice Identificativo Nazionale (Cin), dal 1° gennaio 2025, ogni immobile destinato ad affitti brevi viene registrato con questo nuovo codice. La legge di Bilancio 2025 stabilisce che il Cin dovrà essere indicato: a) nelle dichiarazioni fiscali; b) nella Certificazione Unica; c) nelle comunicazioni che devono essere trasmesse dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché da quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. |
Fatturazione elettronica | I file delle fatture elettroniche acquisiti dal Sistema di Interscambio sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati anche dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli relativamente alle cessioni di prodotti soggetti alla vigilanza e al controllo (ossia i prodotti assoggettati ad accisa e quelli assoggettati alle altre imposte indirette). |
Rimini 07/01/2025
Studio Bruschi