FACCIAMO CHIAREZZA
L’articolo 38-quater del DPR n. 633/1972 consente ai soggetti che effettuano attività di commercio al dettaglio di non applicare l’Iva (“tax free shopping“), a favore dei turisti extra UE che effettuano nel territorio dello Stato acquisti di beni. La non applicazione dell’Iva (o l’applicazione ed il successivo rimborso per il turista) può avvenire a condizione che vengano rispettati determinati requisiti.
Si tratta di una semplificazione che consente, sostanzialmente, il rimborso dell’Iva pagata dal turista che fuoriesce dal territorio UE con il bene acquistato.
Quali sono i requisiti?
Affinché possa essere emessa una fattura di vendita non imponibile Iva, ai sensi dell’articolo 38-quater del DPR n. 633/72 è necessario che il soggetto cedente sia un commerciante.
La cessione del bene deve essere effettuata nei confronti di soggetti privati domiciliati o residenti in un altro Stato extra-UE. Questo significa che non è rilevante, ai fini di questa disposizione, il criterio della cittadinanza, ma piuttosto quello della residenza o domicilio. Di fatto, quindi, possono fruire dell’agevolazione i soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario, compresi:
- I soggetti stabiliti nei territori esclusi dalla UE ex art. 7 co. 1 lett. a) e b) del DPR n. 633/72, quali Livigno e Campione d’Italia (C.M. 10.6.98 n. 145);
- I cittadini italiani (o di altri Stati membri) domiciliati o residenti in Paesi extra-UE (Legge n. 28/97), non rilevando il criterio della cittadinanza.
Questo requisito deve essere verificato attraverso l’esposizione di un documento di riconoscimento al cedente. Di fatto, il turista extra-UE, al momento dell’acquisto, deve esibire il passaporto al commerciante (o un documento di riconoscimento valido).
E’ opportuno evidenziare che, in ogni caso, non possono beneficiare di questa agevolazione le seguenti categorie di soggetti:
- I privati residenti nella Repubblica di San Marino;
- I privati residenti o domiciliati in altro Stato membro della UE;
- I soggetti passivi Iva residenti o domiciliati in uno Stato extra-UE che effettuano l’acquisto nell’ambito di un’attività economica.
I beni che possono essere acquistati da turisti extra-UE beneficiando dell’agevolazione ai fini Iva devono essere destinati all’uso personale o familiare. È opportuno precisare che, deve trattarsi di cessione di beni e non di prestazioni di servizi, per le quali non è riconosciuta la detassazione.
I beni devono inoltre essere (dal 2024) di importo superiore a 70,00 euro (IVA compresa).
I beni rientranti sono:
- Abbigliamento, calzature, pelletterie ed accessori;
- Piccoli mobili, oggetto di arredamento e di uso domestico;
- Articoli sportivi;
- Oggetti di oreficeria e gioielleria;
- Apparecchi radio-televisivi ed accessori;
- Alimentari;
- Giocattoli;
- Computers ed accessori;
- Strumenti ed accessori musicali;
- Apparecchi di telefonia;
- Cosmetici;
- Accessori per autoveicoli;
- Prodotti alcoolici e vitivinicoli;
e, in generale, deve trattarsi di beni privi di qualsiasi interesse commerciale.
I beni acquistati dal turista extra-UE con questa agevolazione devono uscire dal territorio comunitario entro tre mesi dall’acquisto.
L’aspetto più importante è il rilascio del visto di uscita. Il visto deve essere rilasciato dalla dogana di uscita. Il visto che prova l’uscita del bene o dei beni dal territorio UE deriva dal codice di visto digitale univoco generato dall’applicazione “OTELLO 2.0“.
Tornando alle operazioni in commento, è sempre obbligatoria l’emissione della fattura nei confronti del turista extra UE.
La fatturazione al turista può essere effettuata con due modalità alternative:
è possibile per il commerciante emettere fattura elettronica non imponibile Iva. Questo ai sensi dell’articolo 38-quater, comma 1, del DPR n. 633/72. In questo caso l’operazione di vendita risulta conclusa nel momento in cui, entro il quarto mese successivo al momento di effettuazione dell’operazione, viene restituita al cedente, da parte del turista extra UE una copia della fattura con il visto della Dogana di uscita. Se ciò non avviene, il cedente dovrà regolarizzare l’operazione emettendo una nota di variazione di sola Iva e versare la stessa Iva entro i successivi 30 giorni.
Si tratta sicuramente di una soluzione rischiosa per il commerciante. Questo, in quanto si anticipa una non imponibilità Iva che può essere definita soltanto dietro restituzione della fattura timbrata da parte del turista. In pratica, si tratta di una operazione sicuramente non semplice. Per questo motivo questa opzione è, solitamente, poco praticata.
La seconda possibilità è che il commerciante emette fattura al turista con addebito dell’Iva. Al momento del rimborso dell’imposta al turista, viene emessa una nota di variazione Iva dal commerciante. Questa modalità di fatturazione è sicuramente la più prudente per il soggetto cedente. Questo in quanto egli potrà emettere da subito fattura elettronica con addebito di Iva.
Il turista extra UE è tenuto al trasporto dei beni acquistati fuori dall’Unione europea entro il terzo mese successivo a quello di cessione. Inoltre, il turista deve restituire al cedente entro il quarto mese successivo la fattura vistata dalla Dogana. Così facendo, il turista extra UE otterrà il diritto ad ottenere il rimborso dell’Iva con emissione di nota di variazione.
Di solito, per rendere più snella questa operazione, i turisti extra UE interessati si rivolgono alle c.d. società tax free o di tax refund. Si tratta di agenzie che anticipano l’Iva al turista extra Ue e inviano la fattura vistata al negoziante.
Risulta essenziale quindi, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione, la circostanza che i beni acquistati fuoriescano dal territorio UE entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il cliente che ricada nella fattispecie di cui all’art. 38-quater co. 2 del DPR n. 633/72 (emissione di fattura con Iva), e abbia ricevuto il visto attestante l’uscita del bene, avrà diritto al rimborso dell’imposta mediante annotazione della relativa variazione nel registro degli acquisti. In entrambi i casi, le note di variazione (in aumento o in diminuzione) devono essere emesse esclusivamente in modalità elettronica (art. 4 del DL 193/2016), attraverso il già citato sistema OTELLO 2.0. Inoltre, considerato che l’adozione del suddetto sistema prevede il rilascio di un “codice richiesta”, che va apposto sulla copia consegnata al cessionario dal cedente, ciascuna operazione è “univocamente identificata”.
Al fine di permettere ai commercianti una più semplice gestione di questo meccanismo di fatturazione elettronica l’Agenzia delle Dogane ha messo a disposizione una piattaforma. Si tratta di un gestionale online molto semplice, denominato OTELLO, consultabile dal sito dell’Agenzia delle Dogane.
Una volta effettuato l’accesso attraverso SPID, la propria identità digitale, è possibile registrarsi al portale. A questo punto è possibile compilare emettere e trasmettere le fatture elettroniche da rilasciare nelle cessioni a turisti extra-UE.
Attraverso questo portale viene prodotto anche il visto in uscita (digitale) del bene dalla UE. Infatti, al momento della vendita del bene il turista riceve la fattura elettronica con Iva. Al momento della fuoriuscita dalla UE l’acquirente, presso gli appositi punti, richiede l’apposizione del “visto uscire” sulla fattura. Operazione necessaria per provare l’uscita dei beni dalla UE. In caso di:
- Apposizione del visto in un punto di uscita nazionale. La prova dell’uscita dei beni è fornita mediante il codice di visto digitale univoco generato da OTELLO 2.0 (non tramite il timbro apposto sul documento fiscale);
- Uscita dal territorio doganale dell’UE in un altro Stato membro. La prova dell’uscita dei beni è fornita dalla Dogana estera secondo le modalità vigenti in tale Stato.
Un’apposita funzione consente di verificare lo stato di apposizione del visto. In ogni caso è opportuno ribadire che l’acquirente, nel caso in cui sia in possesso di una fattura con Iva per la quale, a seguito di visto della Dogana, ha diritto ad essere rimborsato, non è obbligato a rivolgersi ad una società di “tax refund”. In altre parole, l’acquirente per “recuperare” l’Iva assolta sugli acquisti in esame può scegliere di:
- Provvedere direttamente ad ottenere il visto della Dogana e a richiedere al cedente il rimborso dell’Iva;
- Rivolgersi ad una società di “tax refund” per ottenere più velocemente il rimborso spettante.
Quindi, per tutti i clienti che effettuano operazioni con clienti che richiedono il rimborso dell’IVA si consiglia di registrarsi presso il sito OTELLO come sopra descritto.
Rimini 10/06/24
Studio Bruschi