La regolarizzazione “a pagamento” delle rimanenze di magazzino è una delle novità previste dalla legge di bilancio 2024. Tale facoltà riguarda l’adeguamento delle esistenze del solo periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.

L’adeguamento dovrà essere dichiarato in seno alla dichiarazione dei redditi e potrà essere effettuato eliminando le esistenze iniziali (quantità o valori) superiori rispetto a quelli effettivi, oppure attraverso la registrazione delle esistenze iniziali omesse precedentemente.

Il contribuente che esercita questa facoltà dovrà effettuare il pagamento di una imposta sostitutiva del 18% e, nel caso di eliminazione delle esistenze iniziali, anche dell’iva.

Il legislatore, difatti, ha differenziato le imposte dovute a seconda della modalità di adeguamento delle esistenze inziali prescelto dal contribuente, vale a dire, se l’adeguamento è realizzato mediante:

I valori risultanti dalle variazioni – effettuate mediante eliminazione o iscrizione di valori – sono riconosciuti, ai fini civilistici e fiscali, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.
Inoltre, il legislatore ha precisato che, nel limite del valore iscritto o eliminato, i valori risultanti dalle variazioni non possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento, in riferimento a periodi d’imposta precedenti a quello indicato al comma 78 dell’articolo 1 della citata legge, vale a dire quello relativo al periodo d’imposta in corso al 30 settembre 2023.

Le imposte dovute in seguito all’esercizio della facoltà di adeguamento delle esistenze iniziali di beni dovranno essere versate in due rate di pari importo, di cui:

In caso di mancato pagamento nei termini predetti, l’Amministrazione finanziaria procederà con l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, delle:

– somme non pagate e dei relativi interessi

– sanzioni conseguenti all’adeguamento effettuato.


Rimini 19/01/2024

Studio Bruschi

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